14 Giugno 2023  |  News

RLS: modalità e durata dei corsi di formazione

14 Giugno 2023  |  News

RLS: modalità e durata dei corsi di formazione

I corsi di formazione e addestramento per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) devono essere di almeno 32 ore di durata. Le specifiche modalità, durata e contenuti di formazione devono essere concordate attraverso la negoziazione collettiva. Questo requisito è stato affermato dal Ministero del Lavoro in risposta all’interpello n. 3 pubblicato il 12 giugno 2023.

Secondo quanto stabilito dal Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, sia la formazione dei lavoratori che quella dei loro rappresentanti avviene durante l’orario di lavoro senza alcun onere per i lavoratori.

Interpello n.3 del 12 giugno 2023

La risposta del Ministero del Lavoro all’interpello n. 3 del 12 giugno 2023 fornisce ulteriori chiarimenti sulla frequenza dei corsi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La durata, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), fermo restando il requisito minimo di 32 ore imposto dal Testo Unico per la sicurezza sul lavoro.

La questione posta alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda l’obbligo di frequenza per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS e se è consentita un’assenza fino al 10% rispetto alla durata minima di 32 ore del corso. La Commissione richiama la normativa applicabile in tali casi, sottolineando l’obbligo del datore di lavoro di fornire a ogni lavoratore una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza.

Secondo quanto stabilito dal Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (Dlgs n. 81/2008), la formazione deve includere concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, nonché i rischi specifici legati alle mansioni, i possibili danni e le relative misure preventive.

In questo contesto generale, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno il diritto di ricevere una formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei settori in cui svolgono il loro ruolo di rappresentanza. Questo garantisce una competenza adeguata nelle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.

L’articolo 37 del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, al comma 11, stabilisce che i corsi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono avere una durata minima di 32 ore. Di queste, 12 ore sono dedicate ai rischi specifici presenti nell’azienda e alle relative misure preventive e protettive, con verifica dell’apprendimento.

Lo stesso comma 11 dell’articolo 37 del Dlgs n. 81/2008 prevede che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza siano stabiliti attraverso la contrattazione collettiva nazionale.

RLS: testo unico o contrattazione collettiva?

Pertanto, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ritiene che il Testo Unico preveda esplicitamente la durata minima dei corsi di formazione per RLS (32 ore), mentre le modalità, la durata e i contenuti specifici, compresa la questione delle assenze massime richiesta, devono essere stabiliti dalla contrattazione collettiva e possono essere identificati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) pertinente.

Il grande dubbio che ora sorge è se gli enti di formazione accreditati alle regioni per l’erogazione di questi corsi sapranno destreggiarsi nella giungla degli oltre 922 CCNL vigenti per capire ed erogare i corsi per RLS corretti, proporre le ore previste dai CCNL e rispettare le modalità e le assenze minime.

Matteo PrestiniCIFA Lombardia