Settore Metalmeccanico

CCNL Metalmeccanica

Settore Metalmeccanico

CCNL Metalmeccanica

Il CCNL Metalmeccanici è valido per il triennio economico e normativo 2020-2023 ed è destinato ai  dipendenti delle Piccole e medie imprese metalmeccaniche e di installazione impianti.

I vantaggi del CCNL Metalmeccanici

Il testo contrattuale ha l’obiettivo di dare risposta alle diverse realtà economiche e occupazionali del Paese e favorire azioni significative in materia di occupazione, flessibilità, politiche attive, erogazioni salariali legate ad incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, adeguamento delle competenze e welfare.

Sono state introdotte così quelle novità capaci di cogliere le nuove sfide poste dal mercato del lavoro attraverso l’introduzione di istituti in grado di realizzare un sistema di relazioni industriali moderno ed efficiente.

1. Contratti flessibili

Il nuovo CCNL regolamenta tutte quelle forme contrattuali, recentemente aggiornate dal legislatore, che consentono di flessibilizzare il rapporto di lavoro pur senza rinunciare alle tutele e ai diritti indisponibili del lavoratore. Collaborazioni coordinate e continuative, contratto di somministrazione, lavoro stagionale, lavoro intermittente sono solo alcuni degli istituti che permetto una compatibilità tra le necessità organizzative di impresa e quelle individuali del lavoratore.

2. Premi di produttività e welfare aziendale

Gli accordi territoriali o aziendali possono accedere agli sgravi fiscali previsti per la contrattazione di secondo livello. È possibile, inoltre, definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto, esenti da ogni tassazione.

3. Apprendistato

Per favorire un maggiore ricorso all’apprendistato, ritenuto strumento efficace per lo sviluppo dell’occupazione, il CCNL ne regolamenta tutte le tipologie: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica, apprendistato professionalizzante e apprendistato di alta formazione e ricerca.

Si rende operativo questo importante istituto anche attraverso la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, appositamente delineati in modo da soddisfare le esigenze formative dell’apprendista e quelle professionali richieste dall’azienda.

Viene disciplinato, inoltre, l’apprendistato in cicli stagionali che consente alle aziende stagionali di assumere apprendisti con più contratti di lavoro a termine, di durata non inferiore ai 4 mesi ed entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

4. Scatti di competenza

La disciplina degli scatti di anzianità viene sostituita da quella degli scatti di competenza, in modo da legare gli aumenti periodici della retribuzione ad effettivi incrementi di professionalità e competenza del lavoratore, favorendo così la cultura dell’aggiornamento professionale continuo.

Tali scatti, pari all’1,5% della retribuzione, sono condizionati dalla possibilità di dimostrare l’acquisizione, nel triennio, di almeno una competenza tecnico specifica di profilo, una competenza digitale ed una trasversale inerenti alla propria qualifica professionale di inquadramento.

È prevista anche la possibilità di sostituire e/o integrare lo scatto di competenza con un premio di produttività stabilito a livello aziendale o territoriale.

5. Sistema di certificazione contrattuale delle competenze

Con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento permanente attraverso lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze quale premessa per la crescita economica e dell’occupazione, le Parti Sociali intendono realizzare in via sperimentale, per il periodo di vigenza del presente contratto, un sistema di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze ai fini contrattuali, utilizzabile per il riconoscimento dell’istituto dello scatto di competenza.

6. Retribuzione di primo ingresso

Nell’ottica di favorire l’integrazione professionale, i lavoratori neoassunti con contratto a tempo indeterminato privi di esperienza professionale o con esperienza inferiore a 6 mesi nella mansione affidata fruiranno di 120 ore di formazione nei primi due anni dall’assunzione.

In ragione dell’obbligo formativo, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di corrispondere ai suddetti lavoratori, per i primi due anni dall’assunzione, una retribuzione di primo ingresso, ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento.

7. Regime di reimpiego

Regime retributivo ridotto per le assunzioni a tempo indeterminato finalizzate al reinserimento di particolari categorie di lavoratori svantaggiati (ultracinquantenni, disoccupati di lunga durata, donne prive di impiego da almeno 6 mesi, soggetti espulsi dal mercato del lavoro) per i primi due anni dall’assunzione.

Il datore di lavoro avrà l’obbligo di fornire ai suddetti lavoratori una specifica formazione della durata minima di 120 ore nei primi due anni dall’assunzione.

8. Regime retributivo differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate

Tale regime retributivo di favore potrà essere applicato in:

  • aziende fino a 15 dipendenti con sede produttiva nelle Regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia);
  • aziende operanti in comuni con popolazione residente inferiore alle 10.000 unità e definiti montani o rurali ai sensi di legge purché non possiedano i requisiti di comune turistico;
  • territori in stato di calamità dichiarata.

Il regime è altresì applicabile per un periodo massimo di 36 mesi in tutte le aziende operanti nel territorio nazionale nell’ipotesi di crisi aziendale ed occupazionale o nella fase di avvio di nuove attività.

9. Periodo di prova

Periodo di prova comparativamente più lungo rispetto a quello previsto dagli altri CCNL al fine migliorare la fase di inserimento lavorativo e rendere ponderata e consapevole l’assunzione.

10. Banca delle ore

Al fine di integrare la conciliazione dei tempi di vita lavoro con le esigenze di flessibilità richieste dal mercato, viene potenziata la Banca delle ore, nella quale confluiscono tutte le ore maturate a titolo di lavoro straordinario, al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, consentendo ai lavoratori di beneficiare dei permessi compensativi in luogo delle maggiorazioni retributive.

11. Cessione di ferie per malattia

Il CCNL per i dipendenti delle Piccole e medie imprese metalmeccaniche e di installazione impianti consente al lavoratore di godere dei riposi e delle ferie cedute dai colleghi al fine di assistere i figli minori in particolari condizioni di salute, in modo da offrire uno strumento di solidarietà sociale tra personale dipendente.

12. Malattia

Al fine di incentivare la produttività, durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS come di seguito indicato:

  • – fino a 3 anni di anzianità di servizio: retribuzione del 100% per i primi due mesi e del 50% per ulteriori 4 mesi;
  • – da 3 a 6 anni di anzianità di servizio: retribuzione del 100% per i primi 3 mesi e del 50% per ulteriori 6 mesi;
  • oltre i 6 anni di anzianità di servizio: retribuzione del 100% per i primi 4 mesi e del 50% per ulteriori 8 mesi.

13. Bilateralità

L’ente bilaterale è Epar al quale sono demandati compiti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione professionale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e welfare. Il contributo mensile è stabilito nella misura dello 0,60% da calcolarsi sulla paga base conglobata mensile, per dodici mensilità, per ciascun lavoratore in forza presso l’azienda, di cui lo 0,50% a carico del datore e lo 0,10% a carico del lavoratore.

14. SanARCom

Al nuovo Fondo sono iscritti tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano il CCNL, al fine di poter fruire di tutti i servizi di assistenza sanitaria integrativa erogati dal fondo ed in grado di sostenere la funzione sociale ed economica dell’impresa. L’ammontare della contribuzione dovuta al Fondo dalle aziende aderenti e dai relativi lavoratori è fissato in 12,00 euro per ciascun dipendente per 12 mensilità, di cui euro 10,00 a carico dell’azienda ed euro 2,00 a carico del dipendente. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate al Fondo SanARCom sarà tenuto a corrispondere al lavoratore dipendente un E.D.R. (Elemento Distintivo della Retribuzione) pari ad euro 20 per dodici mensilità.

15. FonARCom

Tutti i fabbisogni formativi previsti dal presente CCNL potranno essere finanziati attraverso il nostro Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua FonARCom.