13 Ottobre 2023  |  News

Inasprimento delle sanzioni in materia di Sicurezza sul Lavoro

13 Ottobre 2023  |  News

Inasprimento delle sanzioni in materia di Sicurezza sul Lavoro

La Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha rivalutato tutte le sanzioni previste dal Testo Unico sulla Sicurezza, con il Decreto 111 del 20 settembre 2023. L’aumento delle sanzioni segue in realtà, come previsto dalla normativa vigente, l’indice ISTAT con valutazione quinquennale, e per il periodo in esame (2019/2023) il forte aumento ISTAT dei prezzi al consumo ha prodotto un incremento del 15,90% delle sanzioni in tema sicurezza, tale incremento si applica per tutte le violazioni accertate dal 01 luglio 2023

Le principali sanzioni, vengono quini aumentate del 15,90% e con un arrotondamento al decile superiore, riportiamo sotto i nuovi importi previsti per le principali violazioni alle disposizioni del D.lgs 81/08:

  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi € 2.500,00
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione € 2.500,00
  • Mancata formazione ed addestramento € 300,00 per ogni lavoratore
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 000,00
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 500,00
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto € 300,00 per ciascun lavoratore interessato
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto € 3.000,00
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno € 3.000,00
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi € 3.000,00
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi € 3.000,00
  • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) € 3.000,00
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo € 3.000,00

Sono previste anche alcune novità introdotte in merito alla SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITÀ:

  • La sospensione opera in tutte quelle ipotesi in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, individuate nell’Allegato I al Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81, come la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi o la nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Non è più prevista la recidiva.
  • In presenza sul luogo di lavoro di almeno 10% di lavoratori irregolari, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro, scatta la temporanea cessazione di attività. Tra i lavoratori irregolari rientrano anche i lavoratori autonomi occasionali, per i quali è richiesta la comunicazione preventiva all’Ispettorato.
  • Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.
  • Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito: con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Matteo Prestini – CIFA Lombardia